Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
    Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese
ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve
entita' si applica la sola pena della multa.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei  anni  e  con  la
multa da euro 1.000 a euro 4.000.»; 
    b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi  1  e  2  sono
puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e  con  la  multa  da
euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  i
fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della  reclusione  e'  aumentata
fino alla meta'  e  si  applica  la  multa  da  euro  10.000  a  euro
100.000.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  13
          dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco  e
          delle scommesse  clandestini  e  tutela  della  correttezza
          nello  svolgimento  di   manifestazioni   sportive),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Frode in competizioni sportive). - 1. Chiunque
          offre o promette denaro o  altra  utilita'  o  vantaggio  a
          taluno  dei  partecipanti  ad  una  competizione   sportiva
          organizzata dalle  federazioni  riconosciute  dal  Comitato
          olimpico nazionale italiano  (CONI),  dall'Unione  italiana
          per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti
          sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle  associazioni  ad
          essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato  diverso
          da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della
          competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al
          medesimo scopo, e' punito con la reclusione da  due  a  sei
          anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 
              2. Le stesse pene si  applicano  al  partecipante  alla
          competizione che accetta  il  denaro  o  altra  utilita'  o
          vantaggio, o ne accoglie la promessa. 
              3. Se il risultato della competizione e'  influente  ai
          fini dello svolgimento di concorsi pronostici  e  scommesse
          regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2,
          la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e  si
          applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».